CONDIZIONI STANDARD DI VENDITA E DI PAGAMENTO
Ariëns Service Engineering B.V.
Le presenti condizioni standard di vendita e pagamento sono state depositate presso la cancelleria del tribunale di Arnhem con il numero 20030101 MN/lm.
Articolo 1. Generalità
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e di pagamento si applicano a tutte le offerte e a tutti gli accordi in cui Ariëns Service Engineering B.V. (ASE) agisce come venditore o fornitore di beni o servizi e a quelli in cui fornisce consulenza e/o esegue lavori su commissione. Le presenti condizioni standard fanno parte del contratto stipulato tra ASE e il suo cliente. Eventuali deroghe alle condizioni standard di ASE devono essere esplicitamente concordate per iscritto.
1.2 Il cliente non può trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi tra ASE e il cliente, se non con il consenso scritto di ASE.
Articolo 2. Stipula della/e convenzione/i
2.1 Tutte le offerte sono senza impegno e hanno una validità di 30 giorni, salvo diverso accordo scritto. Un'offerta che preveda un termine può comunque essere ritirata da ASE, anche dopo il ricevimento dell'ordine, purché entro 5 giorni.
2.2 La convenzione si perfeziona tra ASE e il cliente solo dopo l'accettazione dell'ordine da parte di ASE, in forma scritta, o nel caso in cui ASE abbia iniziato l'esecuzione della convenzione. Il contenuto della convenzione è determinato anche dall'offerta di ASE e dalle disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita e di pagamento.
2.3 Le modifiche o le integrazioni alla convenzione devono essere concordate per iscritto. Tuttavia, se non vengono concordate per iscritto, ciò non impedisce ad ASE di addebitare al cliente i costi aggiuntivi sostenuti.
Articolo 3. Prezzi
3.1 Tutte le quotazioni e i prezzi applicati da ASE sono quelli in vigore al momento dell'offerta o della stipula del contratto e sono al netto dell'IVA e di altri costi associati al contratto, quali spese di trasporto, assicurazione, dazi e tariffe. Tutti i prezzi sono espressi in euro, se non diversamente concordato.
3.2 In caso di variazioni intermedie dei salari, dei prezzi delle materie prime, dei prezzi dei semilavorati, delle imposte, dei dazi, dei costi di trasporto, dei dazi all'importazione, delle sovvenzioni e/o dei tassi di cambio a carico di ASE, quest'ultima ha il diritto di trasferire tali maggiori costi al cliente, anche se la convenzione è stata stipulata nel periodo intercorso.
3.3 Variazioni di prezzo superiori al 10% danno diritto al cliente di sciogliere il contratto, a condizione che lo faccia per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento della nostra notifica del relativo aumento di prezzo. Lo scioglimento in questo modo non dà diritto al cliente al pagamento di alcun danno.
Articolo 4. Condizioni di pagamento
4.1 Il cliente deve effettuare il pagamento con le modalità stabilite da ASE, entro il termine stabilito da ASE o, in mancanza di tale termine, entro 30 giorni dalla data della fattura.
4.2 Nel caso in cui sia stato concordato un pagamento rateale, questo avverrà come segue, a meno che non sia stato esplicitamente stabilito diversamente per iscritto:
- 50% al momento dell'ordine;
- 40% alla consegna della merce al cliente;
- 10% alla consegna finale della merce.
4.3 Il pagamento degli extra contrattuali dovrà essere effettuato non appena fatturati al cliente da ASE.
4.4 Il cliente non è autorizzato a compensare, ridurre e/o sospendere i propri obblighi. Si precisa che i reclami non sospendono il termine di pagamento.
4.5 Trascorso il termine di pagamento, il cliente è automaticamente inadempiente, senza necessità di alcuna comunicazione specifica. A partire dalla data di scadenza, il cliente dovrà corrispondere interessi pari al tasso legale vigente in quel momento nei Paesi Bassi, più una maggiorazione di sette punti percentuali, e sarà inoltre tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute da ASE per la riscossione del proprio credito, con un rimborso minimo pari al 15% dell'importo dovuto.
4.6 In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente, ASE ha il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto e di rifiutare la consegna degli oggetti di proprietà del cliente in possesso di ASE, fino a quando il cliente non avrà soddisfatto tutti i suoi obblighi di pagamento. Resta salvo il diritto di ASE allo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 11.
4.7 Il cliente è tenuto in ogni momento a fornire ad ASE, a prima richiesta, la garanzia che ASE ritiene adeguata all'adempimento di tutte le obbligazioni del cliente. Tale garanzia potrà essere costituita, ad esempio, da una fideiussione bancaria o da un pegno su beni.
4.8 I pagamenti ricevuti vanno a soddisfare gli insoluti più lunghi, compresi gli interessi e le spese, anche se l'acquirente dichiara il contrario.
4.9 In caso di ritardo nei pagamenti, l'eventuale differenza di cambio a danno di ASE sarà a carico dell'acquirente. Le date di riferimento sono la data di scadenza della fattura e la data di pagamento.
4.10 I pagamenti sono effettuati in euro, salvo diverso accordo scritto.
Articolo 5. Data di consegna, consegna e rischio
5.1 La data di consegna indicata o concordata nell'offerta e/o nella conferma d'ordine non deve mai essere considerata una data certa, anche se il cliente l'ha esplicitamente accettata. In caso di ritardo nella consegna, ASE non sarà inadempiente fino a quando non riceverà una comunicazione scritta di inadempimento.
5.2 In ogni caso, ma non esclusivamente, la data di consegna indicata o concordata sarà automaticamente prorogata per i periodi in cui:
- si verifichi un ritardo nella fornitura e/o nella spedizione e/o qualsiasi altra circostanza che impedisca temporaneamente l'esecuzione, indipendentemente dal fatto che ciò sia imputabile o meno ad ASE;
- il cliente non adempia a uno o più obblighi nei confronti di ASE o vi sia il ragionevole timore che lo faccia, indipendentemente dalla sussistenza di valide ragioni;
- il cliente non mette ASE in condizione di adempiere al contratto; tale situazione si verifica, ad esempio, nel caso in cui il cliente non comunichi ad ASE il luogo di consegna o non fornisca le informazioni, gli oggetti o le strutture necessarie per l'adempimento.
5.3 La consegna si considera avvenuta nel momento in cui la merce è stata messa a disposizione del cliente da ASE ed è stata approvata dal cliente. Qualora il cliente non prenda in consegna la merce, questa sarà immagazzinata a sue spese e a suo rischio o venduta da ASE. ASE ha il diritto di recuperare il proprio credito dal ricavato.
5.4 Salvo diverso accordo scritto, tutte le merci saranno trasportate a spese e rischio del cliente, anche se spedite in porto franco.
5.5 Nel caso in cui ASE organizzi la spedizione della merce su richiesta del cliente, i tempi, le modalità e il percorso di spedizione saranno a discrezione di ASE.
5.6 ASE stipulerà un'assicurazione per la merce in transito solo su espressa richiesta del cliente; tutti i relativi costi saranno a carico del cliente.
5.7 Sono ammesse consegne parziali.
Articolo 6. Riserva di proprietà
6.1 ASE conserverà la piena proprietà di tutti i beni da essa forniti, fino a quando il cliente non avrà soddisfatto integralmente (capitale, interessi e spese) tutte le sue obbligazioni nei confronti di ASE in relazione a tutti i beni forniti o da fornire da parte di ASE ai sensi di qualsiasi contratto, a qualsiasi lavoro eseguito o da eseguire per conto del cliente o a qualsiasi reclamo a causa di inadempienze nell'esecuzione di tali contratti.
6.2 Il cliente non può invocare alcun diritto di ritenzione.
6.3 Finché il cliente non avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi, non potrà vendere, utilizzare o consumare e/o creare diritti limitati sulla merce senza il consenso scritto di ASE.
Articolo 7. Ispezione e reclamo
7.1 Subito dopo la consegna dei beni o la prestazione dei servizi da parte di ASE, il cliente è tenuto a verificare che ASE abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Nel caso in cui ASE non abbia adempiuto a quanto pattuito, il cliente è tenuto a comunicarlo ad ASE, per iscritto, entro e non oltre sette giorni dalla consegna del bene o dal completamento (di parte) dei lavori, specificando i punti per i quali ritiene che ASE abbia fallito.
7.2 I difetti che non possono essere ragionevolmente riscontrati entro il suddetto termine devono essere comunicati ad ASE immediatamente, per iscritto, e comunque non oltre sette giorni dalla loro scoperta.
7.3 In caso di mancato reclamo entro il termine di cui agli articoli 7.1 e 7.2, il cliente perderà ogni diritto sui difetti.
7.4 Lievi discrepanze rispetto alla merce e/o ai servizi dichiarati, alle dimensioni, ai pesi, ai numeri, ai colori ecc. non costituiscono un difetto e non costituiscono motivo per il cliente di chiedere un risarcimento danni o lo scioglimento del contratto.
7.5 In caso di inadempimento imputabile ad ASE, quest'ultima ha il diritto di sciogliere il contratto, di eliminare i vizi o i reclami, di sostituire la merce o di concedere uno sconto sul prezzo.
7.6 I costi di ispezione sono a carico del cliente.
Articolo 8. Garanzia
8.1 Per un periodo di sei mesi dalla consegna ai sensi dell'art. 5, ASE garantisce i pezzi consegnati e i lavori eseguiti. 5, ASE fornisce una garanzia sui pezzi consegnati e sui lavori eseguiti. In base a tale garanzia, ASE provvederà, a proprie spese, a correggere gli errori o - a discrezione di ASE - a ritirare tutta o parte della fornitura e a sostituirla con una nuova fornitura. Se ASE sostituisce (parti di) beni consegnati in adempimento degli obblighi di garanzia, i beni sostituiti (parti di) diventano di proprietà di ASE. Tutti i costi che eccedono l'obbligo sopra descritto saranno a carico del cliente, compresi, ma non solo, i costi di spedizione, le spese di viaggio e i costi di smontaggio e montaggio. Nel caso in cui ASE effettui riparazioni sui beni consegnati in adempimento dei propri obblighi di garanzia, i beni in questione rimarranno interamente a rischio del cliente.
8.2 La garanzia di cui all'art. 8.1 non si applicherà 8.1 non si applicherà
a. se i difetti sono dovuti ad un uso improprio o a cause diverse dalla difettosità dei materiali forniti da ASE;
b. se ASE ha consegnato in conformità ai materiali o ai beni descritti nell'offerta o nella convenzione;
c. se ASE ha reso i servizi in conformità all'offerta/contratto;
d. se la causa dei difetti non può essere chiaramente dimostrata;
e. se non sono state rispettate tempestivamente e integralmente tutte le istruzioni e le altre condizioni di garanzia specificamente applicabili per l'utilizzo dei beni.
8.3 Se la merce viene consegnata per essere lavorata, riparata, ecc. si garantisce solo la bontà dell'esecuzione del lavoro di lavorazione commissionato. Per le parti non prodotte da ASE, la garanzia di ASE è limitata a quella dei suoi fornitori.
8.4 La garanzia di cui all'art. 8.1 sarà inefficace. 8.1 sarà inefficace se:
a. i difetti siano dovuti in tutto o in parte a norme governative relative alla qualità o alla natura dei materiali utilizzati o alla fabbricazione;
b. il cliente non adempie, o non adempie puntualmente o correttamente, a uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal presente contratto o da qualsiasi altro contratto correlato, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi di ispezione e di reclamo menzionati nei presenti termini;
c. il cliente non segue alla lettera tutte le istruzioni scritte impartite da ASE, o se la merce non viene conservata o utilizzata in modo appropriato.
Articolo 9. Responsabilità
9.1 ASE non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a beni o persone del cliente e/o di terzi, in relazione al proprio obbligo di consegna, alla consegna di beni, ai beni e/o servizi consegnati, ai lavori commissionati o a qualsiasi consulenza fornita da ASE, salvo e nella misura in cui vi sia stata grave negligenza o dolo da parte del personale dirigente di ASE.
9.2 Nel caso in cui le disposizioni di cui all'articolo 9.1 siano dichiarate non vincolanti o inapplicabili, da un giudice o in altro modo, la responsabilità di ASE sarà limitata all'importo liquidato nella situazione effettiva in base all'assicurazione di responsabilità civile eventualmente stipulata. ASE stessa pagherà la franchigia di tale polizza assicurativa.
9.3 In caso di accertata responsabilità legale, la responsabilità di ASE sarà in ogni caso limitata all'importo fatturato in relazione a quella singola operazione.
9.4 ASE non assume alcuna responsabilità per i terzi da essa incaricati.
Articolo 10. Mancanza di responsabilità/forza maggiore
10.1 Un inadempimento nell'esecuzione della convenzione tra il cliente e ASE non può essere imputato ad ASE se quest'ultima non è imputabile e non è tenuta, né per legge né secondo l'opinione comune, a sopportarne le conseguenze. ASE non assume alcuna responsabilità nei confronti del cliente o di terzi per danni diretti e/o indiretti subiti in conseguenza di inadempimenti non imputabili ad ASE.
10.2 Le circostanze che costituiscono un inadempimento non imputabile ai sensi dell'art. 10. 1 includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi tipo di provvedimento governativo restrittivo, incendi, epidemie, mobilitazioni, guerre, rivoluzioni, scioperi, disordini civili, sequestri, interruzione della produzione, carenza di materie prime, semilavorati e/o materiali accessori e/o energia, calamità naturali, che includono espressamente l'inondazione o l'acqua alta presso l'azienda produttrice, ritardi nella spedizione, inadempienze totali o parziali dei fornitori e qualsiasi altra circostanza per la quale ASE non sia tenuta a sopportare le conseguenze per legge o in base ad atti giuridici o all'opinione comunemente prevalente, quali circostanze che ASE non poteva prevedere o che sono al di fuori del suo controllo.
Articolo 11. Mancata esecuzione, sospensione e scioglimento della convenzione
11.1 ASE ha il diritto di sciogliere in tutto o in parte la convenzione, con effetto immediato e senza intervento giudiziario, o di sospenderne l'esecuzione, fatti salvi gli altri suoi diritti all'adempimento e/o al risarcimento, nei casi indicati nelle presenti condizioni generali di vendita e di pagamento.
11.2 Le disposizioni del primo paragrafo si applicano anche se:
- il cliente contravviene a qualsiasi disposizione dell'accordo tra le parti;
- il cliente richiede una moratoria (provvisoria) sui pagamenti o un'ordinanza di fallimento;
- viene presentata un'istanza di fallimento del cliente;
- viene pronunciato in via provvisoria e/o definitiva un accordo di ristrutturazione del debito;
- viene effettuato un pignoramento sostanziale nei confronti del cliente;
- il cliente si trova in difficoltà finanziarie;
- l'attività del cliente viene chiusa o liquidata;
- viene proposto un concordato privato;
- il cliente viene rilevato o un terzo acquisisce il controllo effettivo del cliente.
11.3 Per quanto riguarda i casi di cui agli artt. 11.3 In relazione ai casi di cui agli artt. 11.1 e 11.2, tutti i crediti vantati nei confronti del cliente sono immediatamente esigibili, senza che ASE sia tenuta a risarcire alcun danno.
11.4 Le disposizioni di cui all'art. 11.1 si applicano per analogia nel caso in cui il cliente, dopo essere stato invitato per iscritto a farlo, non fornisca entro un termine di sette giorni le garanzie che ASE ritiene adeguate.
11.5 Nel caso in cui il cliente sia inadempiente nel pagamento e/o nella presa in consegna per un periodo superiore a quattordici giorni, ASE ha il diritto, senza ulteriore avviso, di rivendere la merce venduta, nel qual caso l'acconto versato ad ASE sarà incamerato a titolo di risarcimento del danno subito, a meno che il cliente non dimostri che il danno subito sia inferiore.
Articolo 12. Nullità parziale
12.1 Qualora una o più disposizioni del presente contratto con il cliente non siano o non siano del tutto efficaci dal punto di vista giuridico, ciò non pregiudica le altre disposizioni, che rimarranno pienamente in vigore.
Le disposizioni non valide saranno sostituite da una disposizione adeguata e legalmente valida che si avvicini il più possibile allo scopo delle parti e ai risultati economici desiderati.
Articolo 13. Legge applicabile e tribunali competenti
13.1 Tutti gli accordi tra ASE e il cliente sono disciplinati dalle leggi dei Paesi Bassi, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.
13.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno deferite al tribunale competente dei Paesi Bassi, fatta salva la facoltà delle parti di adottare misure legali cautelari e di utilizzare i rimedi necessari per preservare tali misure. Se la controversia rientra nella giurisdizione del tribunale, deve essere deferita al tribunale di Arnhem.
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